Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE VIVI MEZZAGO

Art. 1. – E’ costituita l’Associazione di Promozione Sociale con sede in Via San Francesco, 10 ab nel Comune di Mezzago “Vivi Mezzago” è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Il trasferimento della sede legale o della sede operativa non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2. – L’Associazione di Promozione Sociale Vivi Mezzago persegue i seguenti scopi:

lo sviluppo, la promozione, l’organizzazione e la diffusione dell’attività per sostenere e promuovere la cultura, in ogni sua forma, nonché la diffusione di iniziative ed eventi culturali, la cultura etica di responsabilità ambientale e sociale, lo sport e le attività di movimento, finalizzate all’incontro dei cittadini e al benessere personale e sociale, le attività sociali rivolte ai bisogni della persona senza distinzione di età, sesso, lingua, razza, etnia, genere e condizione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo, stabiliti con la Dichiarazione universale dei diritti umani. nelle specialità ad esso/a appartenenti in tutte le forme e manifestazioni, nel territorio dello Stato Italiano ed a livello internazionale;

e per il raggiungimento dei suoi fini intende promuovere varie attività in particolare:

  1. attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva e culturale nonché organizzare corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;
  2. attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, mostre, concorsi, corsi ed attività di formazione;
  3. attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;
  4. gestione di impianti, propri o di terzi, strutture e locali di vario genere dove svolgere l’attività;
  5. gestione di un eventuale spaccio ad uso esclusivamente dei soci per la somministrazione di alimenti pronti e bevande che diventi il punto d’incontro ed il luogo dove vengono ideate ed organizzate le varie iniziative dell’associazione;
  6. in modo complementare e in diretta attuazione dell’attività istituzionale organizzare iniziative, raccogliere sponsorizzazioni e rivendere ai soli soci prodotti legati alle attività sopra citate per soddisfare le esigenze di conoscenza, di intrattenimento e di ricreazione dei soci.

Art. 3. – Il numero dei soci è illimitato; all’associazione Vivi Mezzago possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi.
Fino al compimento del 14mo anno di età, il minore è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori.
Il diritto di voto viene esercitato dal 18 anno di età.
Tutti gli associati hanno eguali diritti.
Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l’effettività del rapporto associativo medesimo.

 

Art. 4. – L’ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente se maggiorenne o da un genitore o da chi ne fa le veci se minorenne, controfirmata da almeno tre soci, dall’Assemblea o dal Consiglio Direttivo.
Si ritiene valida anche la domanda di ammissione eseguita in formato digitale tramite software all’uopo dedicati.
L’accettazione, comunicata all’interessato e seguita dall’iscrizione a libro soci, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di “socio”.
L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio.
Nel caso in cui la domanda venga respinta, l’interessato può presentare ricorso, entro 30 giorni, sul quale si pronuncia in via definitiva il Collegio dei probiviri, o in mancanza di questo, l’Assemblea dei Soci, alla prima convocazione.

  • soci fondatori: sono coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all’Associazione
  • soci ordinari: persone, enti o istituzioni che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;

Art. 5. – Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, sospensione a tempo limitato, espulsione dalla Associazione.
I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni sul quale si pronuncia in via definitiva il Collegio dei probiviri, o in mancanza di questo, l’Assemblea dei Soci alla prima convocazione.
Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Art.6. Tutti i soci hanno eguali diritti e cioè di:

  1. frequentare i locali sociali, di servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall’Associazione.
  2. prendere parte alle attività promosse dall’Associazione.
  3. partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall’Associazione;
  4. intervenire e discutere alle assemblee generali; presentare proposte e/o reclami per iscritto al Consiglio Direttivo;
  5. partecipare con il proprio voto alla delibera dell’Assemblea, purché in regola con la qualifica di socio;
  6. di esercitare il diritto di voto per l’elezione del Consiglio Direttivo;
  7. essere delegati ad assumere incarichi sociali se è rispettato il requisito di eleggibilità;
  8. esercitare il diritto di voto per le modifiche e l’approvazione dello Statuto Sociale.

I soci con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede del circolo.

Art. 7. I soci sono tenuti:

  1. al puntuale pagamento della quota associativa annuale, uguale per tutti i soci, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo
  2. al puntuale pagamento eventuale della quota aggiuntiva per il pagamento di corrispettivi specifici.
  3. alla osservanza dello Statuto, delle disposizioni legislative e regolamentari interne, delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

Ogni socio deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio stesso.
Le quote ed i contributi associativi non sono rivalutabili ne trasmissibili neanche in caso di morte, e non verranno rimborsati né al socio dimissionario, né al socio radiato.
Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

Art. 8. Il socio cessa di far parte dell’associazione:

  1. per dimissioni;
  2. per mancato rinnovo delle quote sociali e di iscrizione nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
  3. per inosservanza del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
  4. per decisione del Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempienze; quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all’associazione o dimostri di non condividere più le finalità dell’associazione;
  5. per radiazione;
  6. per decesso.

Art. 9. – Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:

  1. beni, immobili e mobili che diverranno di proprietà dell’associazione;
  2. da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi effettuati da soci, da privati o da Enti;
  3. rimborsi;
  4. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Art. 10. – Le entrate dell’Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali son costituite:

  1. dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali;
  2. dall’utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
  3. dalle attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
  4. da ogni altro tipo di entrate che concorra ad incrementare l’attivo sociale;
  5. dagli introiti derivanti dalla gestione di bar o spacci interni gestiti direttamente dai soci, dalla vendita ai soci di materiale necessario per lo svolgimento delle attività, nonché da eventuali sponsorizzazioni e pubblicità o altra attività di carattere commerciale che l’associazione pone in essere al fine di autofinanziamento.

Art. 11. – Il rendiconto economico e finanziario comprende l’esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura.
Il rendiconto economico e finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica – finanziaria dell’associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale.
Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.
Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato
All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 12. – Gli organi dell’Associazione sono:

  1. l’assemblea dei soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;

Art. 13. – L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota; è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio, il quale non può rappresentare più di due soci nell’ambito della stessa assemblea.
Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati.
L’assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione, la validità prescinde dal numero dei presenti.
La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede, con comunicazione scritta o con mezzi informatici, almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede o con mezzi informatici del relativo verbale.

Art. 14. – L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

  1. approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
  2. elegge il Consiglio direttivo;
  3. approva il rendiconto economico – finanziario preventivo e consuntivo;
  4. approva il regolamento interno.
  5. delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria.

Art. 15. L’assemblea straordinaria è convocata:

  1. tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
  2. allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 dei soci.

L’Assemblea dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.
Essa delibera sullo scioglimento dell’associazione, sulle modifiche allo statuto, su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell’associazione e per le modifiche statutarie è indispensabile la presenza di almeno il 75 %, dei soci e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.
In seconda convocazione, è richiesta la presenza di almeno il 50% dei soci con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 16 L’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente e un Segretario nominati dall’Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

Art. 17. – Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per acclamazione o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci avente diritto, in regola con il versamento delle quote sociali.
Le votazioni per le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto.

Art. 18 – Il consiglio direttivo è composto da 3 o 5 membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei membri. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.
Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati per un massimo di tre mandati consecutivi.
Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Art. 19. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Amministrativo, ed eventualmente fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all’attività svolta dal circolo per il conseguimento dei propri fini sociali.
E’ riconosciuto al Consiglio Direttivo il potere di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti.
Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese approvate e regolarmente documentate inerenti l’espletamento dell’incarico.

Art. 20 – Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Si riunisce ordinariamente ogni 4 mesi e straordinariamente è convocata da:

  1. il presidente;
  2. da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
  3. richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

  1. redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei Soci;
  2. curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  3. redigere il rendiconto economico – finanziario;
  4. compilare i progetti per l’impiego del residuo del bilancio da sottoporre all’Assemblea;
  5. approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
  6. formulare il regolamento interno da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  7. deliberare circa la sospensione e la radiazione dei soci;
  8. nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
  9. favorire la partecipazione dei soci alle attività dell’Associazione. Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Art. 21. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato:

  1. quando l’assemblea sociale sfiduci il Consiglio Direttivo e non approvi il rendiconto economico e finanziario consuntivo; in tal caso l’Assemblea dovrà immediatamente nominare un nuovo Consiglio Direttivo.
  2. quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno di tre.

Art. 22 – Il Presidente dura in carica tre anni ed è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.
Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.
Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

Art. 23. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità sociale, come previsto dalla legge 383/2000.

Art. 24. I soci si impegnano a non aderire le vie legali per eventuali divergenze che sorgano con l’associazione e fra loro, per motivi dipendenti dalla vita sociale. Tutte le eventuali controversie sociali, sono devolute, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da designarsi tra i soci dall’Assemblea.

Art. 25. Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme di legge vigente in maniera.